lunedì 28 aprile 2014

Cosa comporta per le RSA il D.Lgs. n° 19 del 19 febbraio 2014?

Il decreto legislativo 19 del 19 febbraio 2014 rende operativo l’accordo tra HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario ed in particolare aggiorna il D.Lgs 81/2008 introducendo il Titolo X bis - Protezione dalle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

La ferita da punta e taglio è pericolosa perché se lo strumento è stato contaminato da materiale infetto può generare un rischio biologico per l’operatore ferito.
Non tutte le figure professionali che operano in una RSA sono esposte a questo rischio:
  • medici e infermieri che svolgono regolarmente attività sugli ospiti (iniezioni, prelievi, medicazioni, ecc.) sono i più esposti e certamente devono essere valutati;
  • ASA e OSS non utilizzano dispositivi medici taglienti o siringhe e quindi il rischio per questa figura potrebbe non essere valutato, anche se può succedere che si feriscano in caso di dimenticanza/smarrimento di dispositivi medici utilizzati da infermieri e medici o in fase di assistenza ad un infermiere in caso di ospiti agitato;
  • Fisioterapisti non utilizzano siringhe o taglienti (in alcuni casi sono utilizzate le siringhe per prelevare i liquidi dalle provette) e quindi non sono esposti al rischio biologico a seguito di ferite di punta e taglio;
  • le altre figure professionali non dovrebbero essere esposte a questo rischio.


Un’attività spesso trascurata, ma ad alto rischio, è quella della pulizia, disinfezione e sterilizzazione dei ferri chirurgici che va attentamente codificata.

Questa modifica obbliga il datore di lavoro che opera in ambito sanitario a considerare questo rischio nel proprio DVR e ad adottare misure di prevenzione e protezione.
In realtà si può ritenere che in tutte le strutture sanitarie questo rischio sia già considerato, ed in quanto tale probabilmente non è necessario integrare la valutazione dei rischi. Il decreto però introduce alcuni obblighi, che sono (come previsto dall’art. 286-sexies):

Commi dell’articolo 286-sexies
Attività da svolgere
a) definizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, garantendo l'installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta, posti quanto più vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o acuminati; le procedure devono essere periodicamente sottoposte a processo di valutazione per testarne l'efficacia e costituiscono parte integrante dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
Tutte le strutture dovranno avere delle procedure che descrivono le modalità di utilizzo e di smaltimento dei dispositivi medici, su tutti i carrelli dovranno essere disponibili alibox sicure
eliminazione dell'uso di oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario;

b) eliminazione dell'uso di oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario
Valutazione ed eliminazione di tutti gli oggetti taglienti e acuminati non necessari (è opportuno dare evidenza della valutazione fatta e dei risultati conseguenti)
c) adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza;
Va effettuata una rigorosa valutazione delle attrezzature utilizzate per verificare che siano le più sicure e in linea con le soluzioni tecniche più avanzate
d) divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture;
nella procedura sopra citata è necessario esplicitare il divieto assoluto della pratica di reincappucciamento;

e) sorveglianza sanitaria;
Se già non considerato, il rischio biologico deve essere introdotto nella sorveglianza sanitaria per le figure esposte;
f) effettuazione di formazione in ordine a:
  • uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione e sicurezza;
  • procedure da attuare per la notifica, la risposta ed il monitoraggio post-esposizione;
  • profilassi da attuare in caso di ferite o punture, sulla base della valutazione della capacità di infettare della fonte di rischio.

Erogazione della formazione sul rischio e sulle procedure adottate per l’eliminazione del rischio stesso.
È necessario formalizzare una procedura che definisca cosa fare in caso di ferita (lavaggio e pulizia, disinfezione, medicazione, invio in pronto soccorso) e l’eventuale follow-up (da redigere in collaborazione con il Medico Competente
g) informazione per mezzo di specifiche attività di sensibilizzazione, anche in collaborazione con le associazioni sindacali di categoria o con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, attraverso la diffusione di materiale promozionale riguardante: programmi di sostegno da porre in essere a seguito di infortuni, differenti rischi associati all'esposizione al sangue ed ai liquidi organici e derivanti dall'utilizzazione di dispositivi medici taglienti o acuminati, norme di precauzione da adottare per lavorare in condizioni di sicurezza, corrette procedure di uso e smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in caso di infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore di informazioni pertinenti a completare nel dettaglio le modalità di accadimento, importanza dell'immunizzazione, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci; tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro;
Informazione sul rischio a tutti i lavoratori esposti al rischio che deve essere comunque registrata
h) previsione delle procedure che devono essere adottate in caso di ferimento del lavoratore per:
  • prestare cure immediate al ferito, inclusa la profilassi post-esposizione e gli esami medici necessari e, se del caso, l'assistenza psicologica;
  • assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio per l'individuazione di adeguate misure di prevenzione, da attuare attraverso la registrazione e l'analisi delle cause, delle modalità e circostanze che hanno comportato il verificarsi di infortuni derivanti da punture o ferite e i successivi esiti, garantendo la riservatezza per il lavoratore.

Formalizzare una procedura (vedi punto f) che definisca le azioni immediate e la profilassi post esposizione.
È anche opportuno che venga compilata una scheda incidente per valutare l’adeguatezza delle procedure stabilite e l’eventuale necessità di aggiornamento e integrazione

In conclusione, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 19 del 2014, le strutture sanitarie, e quindi certamente le RSA, dovranno:

  • effettuare una revisione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi medici adeguati ed in grado di minimizzare i rischi;
  • avere disponibili procedure sulle modalità di utilizzo dei dispositivi medici taglienti e appuntiti e sulle corrette modalità di smaltimento di questi rifiuti, sulle attività da effettuarsi dopo un eventuale incidente e sulle misure di monitoraggio e profilassi;
  • effettuare la formazione e l’informazione sul rischio biologico e sull’utilizzo dei dispositivi medici taglienti e appuntiti;
  • analizzare eventuali incidenti dovuti a ferite di punta e taglio al fine di valutare l’adeguatezza delle misure di prevenzione adottate.



In caso di richieste di valutazione degli interventi da adottare o di adeguamento del vostro DVR potete contattarci all’indirizzo: info@innconsulting.it

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